TESTO
approvato dalla Camera dei deputati
TESTO
modificato dal Senato della Repubblica

Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale.
Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale nonché delega al Governo per la riforma del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
 
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati).
 

      1. All'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 285 del 1992», sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: «degli inquinamenti» sono inserite le seguenti: «atmosferici ed acustici» e dopo le parole: «della tutela del territorio» sono inserite le seguenti: «, il Ministro della salute»;
            b) dopo il comma 14 è inserito il seguente:
        «14-bis. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di limitazione della circolazione di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 120 a euro 360».
Art. 3.
(Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida senza patente).
Art. 3.
(Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida senza patente).

      1. All'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni,

      1. All'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni,


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sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 13 è sostituito dal seguente:

      «13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con la pena dell'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. La pena dell'arresto si applica solo ai soggetti che abbiano compiuto due violazioni nel corso di un biennio»;

          b) dopo il comma 13 è inserito il seguente:

      «13.1. Per le violazioni di cui al comma 13 è competente il tribunale in composizione monocratica».

al comma 13, le parole da: «; la stessa sanzione» fino a: «fino ad un anno.» sono sostituite dalle seguenti: «e con l'arresto fino a un mese, o fino ad un anno nell'ipotesi di reiterazione del reato nel biennio. Le medesime sanzioni si applicano ai conducenti che guidano senza patente perché revocata. La sola ammenda di cui al presente comma si applica ai conducenti che guidano senza patente perché non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice.» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-sexies».